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Statuto

DENOMINAZIONE E SEDE

ART.1 – L'associazione "Società Lombarda di Chirurgia" o per brevità denominata anche "SLC" è un’associazione culturale fondata a Milano nel 1920 con sede legale in Milano.

Con i modi di legge possono essere istituite sedi secondarie e unità operative.

Ai fini dei rapporti bancari e postali sarà consentito eleggere speciali domicilii  agli indirizzi indicati dal Tesoriere e/o dal Segretario.

L’associazione ha come limiti territoriali la regione Lombardia.

L’associazione non ha fini di lucro, non partecipa ad attività imprenditoriali, non svolge attività sindacali. La SLC si compone di un numero illimitato di soci e ha una durata illimitata.

SCOPI E ATTIVITA’ DELLA SLC

ART.2 – L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- riunire i cultori della Chirurgia Generale e delle specialità chirurgiche operanti nella Regione Lombardia;

- promuovere il progresso della Chirurgia Generale nel campo sperimentale, didattico, clinico e sociale;

- favorire le relazioni scientifiche e culturali fra i Chirurghi Generali della Lombardia e fra questi e i cultori di altre specializzazioni chirurgiche, su un piano di equa rappresentanza delle componenti  universitarie ed ospedaliere della Sanità pubblica e privata;

- stabilire relazioni scientifiche con analoghe associazioni italiane ed estere;

- collaborare con altre associazioni chirurgiche regionali e in particolare con l’ACOI Lombardia per il progresso delle discipline chirurgiche

- tutelare gli interessi dei Chirurghi Generali e  degli altri specialisti chirurghi nella Regione Lombardia.

- favorire lo stabilirsi di standards clinici assistenziali di eccellenza nell’ambito della Regione Lombardia.

La SLC promuove riunioni periodiche, attività scientifiche, gruppi di lavoro, audit periodici, corsi ed annualmente  si riunisce in un Congresso plenario.

 

Per il raggiungimento delle finalità sociali, l’associazione si avvarrà del fondo patrimoniale, costituito dalle quote associative e dai contributi di associati e/o enti pubblici o privati, nel rispetto delle leggi vigenti e con esclusione di ogni possibile conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale.

Per perseguire le proprie finalità l’Associazione potrà acquistare beni mobili e immobili a qualsiasi titolo, nonché partecipare ad enti od organismi sia pubblici che privati.

Il fondo patrimoniale è vincolato agli scopi della SLC. I residui attivi eventualmente risultanti dal bilancio annuale saranno accantonati in una riserva indivisibile e destinati ad attività degli esercizi futuri.

ORDINAMENTO

ART.3 - L'associazione Società Lombarda di Chirurgia è costituita da tutti i soggetti che avendone fatta richiesta siano stati ammessi secondo le norme del presente statuto.

Le categorie di soci sono cinque:

a) Soci fondatori

b) Soci effettivi

c) Soci ordinari

d) Soci onorari

- SOCI FONDATORI sono coloro che hanno la qualifica di associati dal 27 aprile 1979;

- SOCI EFFETTIVI sono, oltre ai soci fondatori, i laureati in medicina e chirurgia, specializzandi o specialisti che, operando all’interno dei reparti di chirurgia delle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Lombardia, siano ammessi in seguito a domanda di iscrizione all'associazione;

- SOCI ORDINARI sono i soci effettivi che dopo il primo anno sociale di appartenenza facciano domanda per assumere la relativa qualifica;

- SOCI ONORARI Possono essere nominati soci onorari personalità italiane o straniere che abbiano contribuito in modo eccezionale al progresso della Chirurgia. La nomina dei soci onorari viene fatta dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due soci ordinari e dovrà essere confermata dall’Assemblea.

I soci dell'associazione, qualunque sia la categoria di appartenenza, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea.

ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE

ART.4 - L’iscrizione alla SLC deve essere richiesta mediante inoltro di regolare domanda.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego deve essere motivato. Contro lo stesso è consentito il ricorso all’Assemblea che decide  senza necessità di motivazione  e senza possibilità di appello.

Gli  associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi della SLC e devono versare all'Associazione la quota associativa annuale nella misura stabilita dall'assemblea.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO DELLA SLC

ART.5 – La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni;

b) per mancato versamento della quota associativa per almeno due annualità;

c) per fatti o attività che portano il socio in contrasto con fini della SLC.;

d) per esclusione pronunciata per indegnità dall’Assemblea, previo parere del Collegio dei Probiviri, con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti alla stessa.

PATRIMONIO E GESTIONE SOCIALE

ART.6 – Il patrimonio è costituito da:

a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;

b) contribuzioni, donazioni, lasciti o sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti, elargiti con la specifica destinazione ad incrementare il patrimonio;

c) eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio;

d) da ogni altra risorsa e dai beni comunque acquistati dall'associazione.

Le entrate della Società Lombarda di Chirurgia  sono costituite:

a) dalle quote versate dagli associati;

b) da oblazioni volontarie dei soci;

c) da sovvenzioni elargite da privati o Enti;

d) da proventi derivanti dalle iniziative promosse dall'associazione in ragione di contratti di promozione o di sponsorizzazione;

e) da qualsiasi altra entrata.

Tutti gli introiti dell' associazione sono disponibili per le spese di gestione della stessa. Nel caso di avanzo dovrà essere incrementato il fondo cassa, la cui utilizzazione ha come preciso scopo il raggiungimento del fine che l'associazione si propone.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 7 – L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 8 – Le quote associative e/o i versamenti al fondo di dotazione non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ORGANI DELLA SOCIETA’

ART. 9 – Sono organi dell'associazione:

a) L’Assemblea Generale

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Collegio dei Revisori dei Conti

d) Il Collegio dei Probiviri.

L'assemblea nomina undici dei dodici componenti il Consiglio Direttivo e precisamente:

a) il Presidente

b) due Vicepresidenti

c) il Segretario

d) il Tesoriere;

e) sei consiglieri.

Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.

L’elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione.

L’ASSEMBLEA

ART. 10 - L’assemblea è composta da tutti i soci, che hanno parità di voto.

L’assemblea è convocata a cura del Presidente o di uno dei Vicepresidenti a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso da inviare a ciascun socio con raccomandata o via mail all'indirizzo comunicato dal socio stesso. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza e deve contenere la specifica indicazione dell’ordine del giorno, della data, dell’ora e del luogo dell’adunanza, sia per la prima sia per la seconda convocazione.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'Assemblea ha il compito:

a. di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione;

b. di deliberare sulle materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo, al quale altrimenti competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

c. di nominare i membri  del Consiglio Direttivo;

d. di confermare la nomina dei soci onorari e l’attribuzione delle cariche sociali, ivi inclusa quella di Presidente Onorario.

e. di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

f. di determinare l'entità della quota annuale a carico dei soci;

g. di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sullo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio  della Regione Lombardia almeno una volta all'anno, preferibilmente in occasione del Congresso annuale.

Essa deve essere inoltre convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto da almeno tre membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

L’Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare sia in seduta ordinaria che straordinaria, in prima convocazione quando sia accertata la presenza di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati per la modificazione del presente statuto e per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. Per la modifica dello statuto occorre il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun delegato non può avere più di due deleghe.

Il voto per delega non è ammesso per la nomina delle cariche sociali.

Le votazioni possono essere fatte in modo palese.

Le votazioni per la nomina del Consiglio Direttivo sono effettuate a scrutinio segreto.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in mancanza dai Vice Presidenti, con preferenza per il più anziano per appartenenza all’associazione; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. L’assemblea nomina un segretario. Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

In luogo dell’Assemblea è consentita la votazione per corrispondenza, se ciò è ritenuto più opportuno dal Consiglio Direttivo. In tal caso la scheda di votazione verrà inviata a tutti i soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da restituirsi entro 60 (sessanta) giorni dall’invio per posta ordinaria.

Il voto può essere dato anche via mail o con altre modalità da determinarsi dal Consiglio Direttivo purché sia garantito il rispetto della parità di voto e la certezza della sua espressione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11 – L’associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da 12 (dodici) membri dei quali 11 (undici) nominati dall'assemblea:

- Presidente in carica

- Otto Consiglieri, di cui due con funzioni di vicepresidente

- Segretario

- Tesoriere.

Fa inoltre parte del Consiglio Direttivo il Presidente uscente, per il solo periodo del mandato successivo (due anni), salvo il suo espresso diniego. In tal caso il Consiglio Direttivo resterà composto da undici membri.

L'assemblea può inoltre nominare uno o più Presidenti Onorari.

I sei componenti del Consiglio Direttivo privi di una carica specifica e i due Vice presidenti sono eletti dall’Assemblea con scrutinio segreto, sulla base di liste di candidati composte in modo paritetico  da chirurghi provenienti dalle Università e dagli Enti Ospedalieri. Risultano eletti i soci, quattro di provenienza dalle Università e quattro dagli enti ospedalieri pubblici o privati, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

All’atto della votazione ogni socio può indicare fino a otto nominativi.

Le candidature ed i programmi  devono essere presentati al Presidente dell'Associazione che è tenuto a renderle pubbliche con almeno trenta giorni di anticipo.

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nei suoi compiti e, in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituiscono, in ordine di anzianità di appartenenza alla SLC nelle riunioni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.

I consiglieri e i vice presidenti  possono essere eletti nella stessa carica solo per due bienni consecutivi, fatta eccezione per il tesoriere ed il segretario che possono essere ulteriormente riconfermati. Il Presidente dura in carica solo due anni e non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria che ritenga opportuni per l’attuazione e gli scopi della SLC, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all’Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare, su proposta de Presidente, le proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle per legge non delegabili, ad uno o più membri determinando i limiti della delega. In tal caso, il Consigliere Delegato ha la legale rappresentanza della SLC nei limiti della delega concessa.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro dedicate a specifici argomenti e attività, delegando ad esse il lavoro preparatorio delle delibere da sottoporre al Consiglio Direttivo. A tali commissioni possono partecipare, per la loro competenza specifica, anche soci non appartenenti al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve presentare ogni anno all’assemblea una relazione sull’attività dell'associazione e sulla situazione finanziaria, deve presentare inoltre alla stessa per l’approvazione il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Il Consiglio Direttivo, si riunisce, oltre che in occasione di ogni Assemblea dell'associazione, su richiesta del Presidente o di quattro membri del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo decade quando sia dimissionaria la maggioranza dei suoi membri, dando luogo alle procedure di convocazione dell’Assemblea Generale per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Segretario gestisce la Segreteria dell'associazione, cura i rapporti fra Presidente e gli altri organi dell'associazione e i rapporti tra l'associazione stessa e gli altri enti, è responsabile dei verbali del Consiglio Direttivo, cura il disbrigo della corrispondenza, la pubblicazione degli atti dell'Associazione e l'esecuzione di ogni altro incarico contemplato nello Statuto.

Il Tesoriere può compiere autonomamente gli atti di spettanza del Presidente limitatamente alla riscossione delle quote associative, alla gestione del conto corrente ordinario di corrispondenza all’interno dell'associazione e nei confronti dei terzi. Il tesoriere può avvalersi, previa approvazione del Consiglio Direttivo, di un consulente tecnico per l’assolvimento degli obblighi fiscali e di legge.

Il tesoriere  prepara alla fine di ogni anno una relazione dettagliata sulla gestione del Fondo comune che dovrà essere sottoposta all'Assemblea.

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dall’Assemblea, scegliendoli fra i Soci che si siano candidati.

IL PRESIDENTE

ART.12 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione.

Il Presidente della SLC cura i rapporti con le Autorità, le Associazioni Scientifiche e con i vari membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente  convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale; egli sovrintende all’attività dell'associazione ed alla esecuzione delle delibere degli organi sociali, ordina le riscossioni e i pagamenti, firma gli atti ufficiali.

In caso di urgenza il Presidente adotta provvedimenti di emergenza, assoggettandoli alla ratifica successiva del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente la rappresentanza dell'associazione spetterà ad interim ai Vice Presidenti con preferenza per il più anziano per appartenenza all’associazione.

Il Presidente uscente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

E’ prevista la qualifica di Presidente Onorario da riservare a personalità che abbiano dato particolare lustro alla SLC, che siano soci e che abbiano già ricoperto la carica di Presidente. Il Presidente onorario è proposto dal Consiglio Direttivo all’unanimità ed è eletto dall’Assemblea Generale per acclamazione.

Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ad invito, senza diritto di voto.

elezione del Presidente

ART.13 - Il Presidente dell'associazione viene eletto dall’Assemblea Generale per votazione segreta da parte di tutti i soci.

Il Presidente sarà scelto per un mandato tra i componenti di provenienza universitaria e per un mandato tra i componenti di provenienza ospedaliera a garanzia della rappresentatività degli associati.

I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente entrano in carica a partire dal primo giorno dell’anno sociale successivo alla loro nomina.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 14 – L’Assemblea nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, tre Revisori dei Conti effettivi ed un Supplente; ad essi spetta il compito di verificare la regolarità dei bilanci e degli atti economici prima della approvazione da parte dell’Assemblea.

I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART.15 – Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I probiviri nominano al loro interno il Presidente del Collegio.

Ai Probiviri spetta l’esame di tutte le controversie che possano insorgere fra i Soci e fra questi e la SLC, fatto salvo il diritto ad adire l'autorità giudiziaria. Il parere dei probiviri pur non essendo vincolante é obbligatorio quando si debba deliberare l'esclusione di un socio.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.16 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad enti e organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dopo che siano saldati gli impegni dell'Associazione e gli oneri della liquidazione.

DISPOSIZIONE FINALE

ART.17 - Per i casi non previsti nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni delle leggi vigenti.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 18 - Le precedenti disposizioni in materia di rieleggibilità non si applicano alla prima elezione successiva all'adozione del presente statuto.